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Statuto

STATUTO dell’associazione di volontariato
”Associazione Orme a 4 Zampe Onlus”
Art.1 Denominazione
È costituita l’Associazione di volontariato denominata “Associazione Orme a 4 Zampe Onlus”
Art.2 Sede
L’associazione ha sede in Itri (LT), via V. Emanuele , 35
Il trasferimento della sede legale e della sede secondaria, nonché la istituzione di altre sedi secondarie dovranno essere deliberate dall’assemblea.
Con delibera del Consiglio Direttivo potranno essere istituite sezioni e rappresentanze.
Viene espressamente previsto l’uso dell’acronimo “ONLUS” o della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” in tutte le comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsivoglia segno distintivo.
Art.3 Durata
La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.
Art.4 Oggetto
L’Associazione Orme a 4 Zampe Onlus è un’associazione di volontariato animalista ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per la tutela di animali domestici o d’affezione , in particolare cani e gatti.
L’Associazione ha lo  scopo di arginare il fenomeno del randagismo , di censire canili e rifugi presenti nel territorio nazionale , garantire il benessere degli animali in essi accolti e promuovere le loro adozioni.
L’associazione in particolare si propone:
a)-  tutelare gli animali di affezione ed in particolare i cani e gatti e prevenire il randagismo;
b)- promuovere un censimento delle strutture pubbliche e private esistenti sul territorio nazionale e degli animali ivi presenti;
c)- operare per il miglioramento delle condizioni di vita degli animali ricoverati nei canili e nei rifugi e per aumentare il loro benessere, anche attraverso la gestione;
d)-sviluppare e diffondere la pratica della sterilizzazione dei suddetti animali;
e)- aiutare i canili ed i rifugi e promuovere le adozioni dei cani e dei gatti presenti.
L’Associazione può provvedere, tra l’altro a:
1)  ottenere in comodato gratuito da Regioni, Province o Comuni, aree idonee al ricovero, mantenimento e cura degli animali abbandonati e randagi;
2)  promuovere la cultura ambientalista ed ecologica, assumendo anche opportune iniziative in collaborazione con altre Associazioni e con altri Enti ed Organismi pubblici e privati.
Per la realizzazione di detti scopi l’Associazione si avvarrà:
-    della fattiva collaborazione degli associati e di cooperative aventi scopo analogo o affine al proprio, con uffici ed enti pubblici, con gli enti di programmazione sociale e culturale
-   di pubblicazioni e di spazi informativi su testate giornalistiche, reti televisive e multimediali per sensibilizzare l’opinione pubblica alle iniziative associative;
-   della possibilità di costruire un organismo di consulenza tecnico-professionale su problemi inerenti il rapporto uomo-animali-ambiente;
-      di ogni altra attività comunque idonea o utile al conseguimento dei propri fini.
Per il conseguimento dei predetti scopi, nel rispetto delle norme di legge vigenti e in ogni caso non nei confronti del pubblico e in misura non prevalente rispetto alle altre attività, l’Associazione può compiere tutte le operazioni mobiliari e immobiliari, commerciali, finanziarie e bancarie, compresi l’accensione di mutui o di finanziamenti passivi, funzionalmente connessi con la realizzazione del proprio scopo. E’ fatto espresso divieto di svolgere attività diversa da quelle tipiche delle ONLUS, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
Al fine di svolgere le proprie attività l’Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. L’associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.
Art.5 Soci
L’associazione si compone di un numero illimitato di soci e sono divisi nelle seguenti categorie :
a)   Soci Fondatori
b)   Soci Giovanili (inferiori ai 18 anni)
c)   Soci Ordinari
d)  Soci Sostenitori
e)   Soci Straordinari
f)   Soci Onorari
Il diritto di voto nell’ambito dell’Assemblea nazionale e per l’elezione degli organi statutari e territoriali é attribuito ai soci maggiorenni a norma di Legge; gli iscritti di età inferiore costituiscono una speciale categoria senza diritto di voto.
La qualità di associato non è trasmissibile. L'accettazione del nuovo socio é rimessa al giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo nazionale senza obbligo di motivazione espressa. Il rifiuto del Consiglio Direttivo nazionale nei confronti del nuovo socio comporta la restituzione della quota eventualmente versata.
Tutti i soci godono degli stessi diritti e sono assoggettati agli stessi doveri. Possono chiedere di essere ammessi come soci le persone fisiche mediante inoltro di domanda scritta indirizzata al Consiglio direttivo.
I soci si impegnano ad accettare, senza riserve ed a tutti gli effetti, le disposizioni e le deliberazioni dei competenti organi dell’Associazione.
I soci hanno il diritto:
a)   di partecipare all’attività dell’Associazione, contribuendo alla determinazione delle scelte sia organizzative che di indirizzo e concorrendo all’elezione dei membri degli organi dell’Associazione;
b)   di essere eletti a ciascuna carica interna dell’Associazione;
c)   di prendere visione in ogni momento dei libri dell’Associazione, delle scritture contabili, dei verbali delle riunioni di tutti gli organi dell’Associazione.
I soci hanno il dovere:
a)   di osservare le norme del presente Statuto e delle delibere adottate dagli organi della Associazione;
b)   di garantire l’unità operativa dell’Associazione e di astenersi dal compiere ogni azione che possa essergli di nocumento;
c)   di tenere nei confronti degli altri soci un comportamento improntato al massimo rispetto della dignità e della personalità di ciascuno;
d)  di rispettare le norme di convivenza democratica ed i diritti delle minoranze.
Qualsiasi azione compiuta in violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo comporterà l’esclusione dall’Associazione.
                                                                 
Art.6 Categorie di soci
I soci Fondatori sono coloro che hanno sottoscritto l’atto Costitutivo dell’Associazione.

I soci Giovanili sono minorenni e non hanno diritto di voto. Verseranno una quota associativa inferiore a quella dei Soci Ordinari e stabilita dal Consiglio Direttivo Nazionale.
Sono Soci Ordinari tutti coloro che hanno chiesto di far parte dell’Associazione e la cui domanda è stata accettata dal Consiglio Direttivo.
I Soci Ordinari sono tenuti a versare la quota associativa annuale fissata dal Consiglio Direttivo Nazionale e approvata dall’Assemblea Nazionale.

I Soci sostenitori sono coloro che verseranno all’Associazione una quota doppia rispetto a quella associativa annuale fissata dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Sono Soci Straordinari coloro che effettueranno versamenti all’Associazione, ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo, il quale può anche fissarne l’importo minimo

Sono Soci Onorari, qualificati esponenti della cultura, del mondo professionale e comunque persone che abbiano reso particolari servizi a favore della causa dell’Associazione.
La nomina a Socio Onorario viene proposta dal Presidente dell’Associazione e compete all’Assemblea dei Soci. I Soci Onorari non sono tenuti al versamento della quota associativa.
Art.7 Diritti e doveri dei soci
Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni emanate dagli organi dell’associazione. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite nemmeno dal beneficiario. Agli aderenti
possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti, preventivamente stabiliti dal Consiglio direttivo e approvati dall’Assemblea. Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’Associazione.
Art.8 Recesso del socio
La qualità di socio può venir meno per espulsione, per recesso volontario e per decadenza.
Nel primo caso il Consiglio direttivo delibera l’espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.
Nel secondo caso ogni socio può recedere dall’associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata.
Nel terzo caso la decadenza avviene su decisione del Consiglio direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale.
Resta fermo l’obbligo per il pagamento della quota sociale per l’anno in corso.
Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all’associazione non possono ripetere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione stessa.
Art.9 Risorse economiche
Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l’associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell’associazione saranno costituite:
a) dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali e straordinarie quote suppletive;
b) da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);
c) da eventuali entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
d) da ogni altro contributo, ivi compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell’associazione.
Anche nel corso della vita dell’associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.
Art.10  Organi dell’Associazione
Sono Organi dell’Associazione:

-          l’ Assemblea nazionale
-          il Consiglio Direttivo nazionale
-          il tesoriere (amministratore delegato)
-          il Presidente
-          il Vicepresidente
-          il Segretario
-          il Collegio dei Revisori
-          il Collegio dei Probiviri
Tutte le cariche elettive sono gratuite.
Art. 11 Assemblea dei soci
L’assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati.
L’assemblea è il massimo organo deliberante.
In particolare l’assemblea ha il compito:
a) di esaminare i problemi di ordine generale e di fissare le direttive per l’attività dell’associazione nonché di discutere e di deliberare sulle relazioni dell’attività sociale;
b) di nominare i membri del Consiglio direttivo;
c) di nominare i sindaci;
d) di ratificare l’entità delle quote sociali annue stabilita dal Consiglio direttivo;
e) di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo;
f) di deliberare sulle modifiche dello statuto dell’associazione e sull’eventuale scioglimento dell’associazione stessa.
Art.12 Modalita’ di funzionamento dell’assemblea
L’assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all’anno entro il mese di aprile.
Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell’associazione, dal Consiglio direttivo o da almeno un terzo dei soci.
La convocazione è fatta dal Presidente dell’associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione raccomandata spedita agli associati o consegnata a mano almeno otto giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell’avviso di convocazione all’albo dell’associazione presso la sede almeno quindici giorni prima della data della riunione. Nella convocazione dovranno essere specificati l’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora dell’adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione.
Hanno diritto di intervenire all’assemblea tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non sono ammesse più di cinque deleghe alla stessa persona.
Ogni socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell’assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati.
In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione.
L’assemblea è presieduta dal presidente dell’associazione o in sua assenza del vicepresidente. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell’associazione o in caso di suo impedimento da persona nominata dal presidente dell’assemblea.
I verbali dell’assemblea saranno redatti dal segretario firmati dal presidente e dal segretario stesso e trascritti nel Libro delle adunanze e delle delibere dell’Assemblea dei soci.
Art.13 Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a cinque. L’assemblea elegge il Consiglio direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti.
Il Consiglio direttivo ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall’assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.
Al Consiglio direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l’amministrazione ordinaria e straordinaria, l’organizzazione e il funzionamento dell’associazione, l’assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il bilancio dell’associazione, sottoponendolo poi all’approvazione dell’assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dai soci.
Il Consiglio direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.
Il Consiglio direttivo nomina tra i suoi membri il presidente dell’associazione, il vicepresidente, il tesoriere(amministratore delegato) e il segretario.
Sarà in facoltà del Consiglio direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell’associazione.
Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l’approvazione all’assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.
I membri del Consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio direttivo provvede a sostituirli, nominando al loro posto il socio o soci che nell’ultima elezione assembleare seguirono nella graduatoria della votazione.
In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all’atto della loro nomina.
Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l’assemblea per nuove elezioni.
Il Consiglio direttivo si raduna su invito del presidente ogni qualvolta se ne dimostri l’opportunità oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.
Per la validità della riunione del Consiglio direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.
La riunione è presieduta dal presidente dell’associazione o, in caso di sua assenza dal vicepresidente o in assenza di quest’ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all’associazione.
Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell’associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario e trascritto nel Libro delle adunanze e delle delibere del Consiglio direttivo.
Art.14 Tesoriere(amministratore delegato)
Al tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell’associazione; tutti gli altri libri vengono tenuti dal segretario.
ART.15 Presidente e Vicepresidente Nazionali dell’Associazione
Il Presidente dirige l’attività dell’Associazione e ne assicura il coordinamento e l’unità di indirizzo, nei limiti delle direttive generali fissate dall’Assemblea dei Soci.
Egli ne è responsabile.
Il Presidente e il Vicepresidente Nazionali dell’Associazione sono eletti dal Consiglio Direttivo Nazionale tra i Consiglieri che lo compongono.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.
Il Presidente e il Vicepresidente Nazionali durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
      In caso di sua assenza o impedimento, questi viene sostituito, anche nella rappresentanza legale dell’Associazione, da un membro del Consiglio Direttivo da lui nominato.
Il Vice Presidente si occupa di monitorare il regolare funzionamento della struttura organizzativa e degli uffici dell’associazione. Segue l’attuazione e la realizzazione dei piani di lavoro stabiliti dal Consiglio Direttivo Nazionale. In caso di assenza o di impedimento del Presidente i suoi poteri sono esercitati dal Vice Presidente.
Presidente e Vice Presidente possono conferire procura ad uno o più soci sia per singoli atti, che per categorie di atti. Le cariche di Presidente e Vice Presidente non danno diritto a compenso, salvo il rimborso di spese documentate effettuate per conto e nell'interesse dell'associazione.
Art.16 Segretario
Il Segretario è eletto nel proprio seno dal Consiglio Direttivo il quale provvederà altresì a definire le mansioni, ove alla sua nomina non abbia provveduto l’Assemblea;  la sua durata in carica corrisponde a quella del Consiglio nel cui ambito è stato eletto ed è rieleggibile.
La prima nomina viene fatta dai Soci fondatori in sede di costituzione.
                                                                   
Art.17 Collegio dei revisori     
La gestione dell’Associazione è controllata da un Collegio di Revisori, costituito da tre membri eletti dall’Assemblea degli associati. Durano in carica tre anni.
La prima nomina viene fatta dai Soci fondatori in sede di costituzione.
I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.
      Art.18 Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri si compone di due membri effettivi e del Presidente, eletti dall’Assemblea Nazionale tra i soci aventi diritto di voto. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Non hanno diritto a compenso salvo il rimborso di eventuali spese documentate sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione.
Al Collegio dei Probiviri spetta la risoluzione di tutte le controversie relative all'interpretazione delle disposizioni dell'Atto Costitutivo, dello Statuto e dell’applicazione dei Regolamenti, nonché di quelle derivanti da deliberazioni del Congresso nazionale e del Consiglio Direttivo che riguardino i rapporti tra l'Associazione e i soci e tra i soci, che possono formare oggetto di controversia. I Probiviri decidono quali arbitri, amichevoli compositori con dispensa da ogni formalità, i soci e l’Assemblea Nazionale sono tenuti al rispetto delle decisioni del Collegio dei Probiviri. I Probiviri assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale senza diritto di voto, alle Assemblee Nazionali. Il loro funzionamento è disciplinato da apposito Regolamento.
                                                                   
Art.19 Sedi territoriali
L’Associazione opera localmente tramite le Sedi Territoriali, i Punti di Riferimento e i Coordinatori regionali laddove siano presenti.
Organi della Sede Territoriale sono:
-          l’Assemblea dei soci
-          il Presidente della Sede Territoriale
-          il Consiglio Direttivo della Sede Territoriale.
Il Punto di Riferimento è un iscritto che, in una località in cui non sia costituita la Sede Territoriale, viene nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale, con compiti di coordinamento delle attività dell’Associazione Nazionale nel territorio locale.
I Coordinatori Regionali sono nominati, su proposta della maggioranza delle Sedi Territoriali, dal Consiglio Direttivo Nazionale che ne definisce compiti e strumenti a disposizione.
Le attività delle Sedi territoriali sono autonome nel rispetto dello Statuto e dell’indirizzo generale stabilito dall’Assemblea Nazionale e dal Consiglio Direttivo Nazionale. Sono dotate di autonomia amministrativa, nell’ambito del proprio bilancio che deve confluire periodicamente nella contabilità dell’Associazione. Possono sottoscrivere atti e convenzioni nei limiti e nelle forme previste dal Regolamento delle Sedi Territoriali, previo parere favorevole e vincolante del Consiglio Direttivo Nazionale. Il potere di firma spetta al Presidente eletto dal Consiglio Direttivo della Sede territoriale tra gli stessi membri. Il funzionamento delle Sedi Territoriali e i rapporti con gli Organi nazionali sono disciplinati dal Regolamento delle Sedi Territoriali. Il Consiglio Direttivo della Sede Territoriale è composto di tre o cinque membri, viene eletto dall’Assemblea dei Soci e dura in carica tre anni. Il Presidente della Sede Territoriale viene eletto all’interno del Consiglio Direttivo della Sede Territoriale e dura in carica tre anni.
Il Consiglio Direttivo della Sede Territoriale:
-          elegge tra i propri membri il Presidente della sede territoriale
-          sviluppa a livello locale le campagne e le attività nazionali
-          attua iniziative animaliste su problemi e tematiche locali
-          ha la responsabilità dei rapporti con le istituzioni locali
-          promuove e sviluppa la presenza e le attività dei volontari.
Il Presidente della sede territoriale:
-          è responsabile della conduzione della sede territoriale e la rappresenta
-          convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo della sede territoriale, organizza l’attività della sede territoriale, rappresenta la sede nelle relazioni esterne sul territorio, svolge tutti i compiti a lui delegati dal Consiglio Direttivo. E’ responsabile dei rapporti con le strutture nazionali dell’Associazione
                                                                 
Art.20 Regolamenti
Il Consiglio Direttivo Nazionale elabora e propone l’approvazione e la modifica dei Regolamenti relativi alla gestione dell’associazione, sempre che tali Regolamenti non siano incompatibili o in contrasto con lo Statuto, e sentito il parere del Collegio dei Probiviri, li sottopone all’Assemblea Nazionale che li approva, modifica o abroga.
Art.21  Durata delle cariche
Tutte le cariche dell’Associazione sono onorifiche e gratuite. Esse hanno durata di tre anni e possono essere confermate. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del termine medesimo.
   
Art.22 Mezzi economici
L’Associazione provvederà al conseguimento dei suoi fini mediante il Fondo Comune.
Art.23 Fondo comune
Il Fondo Comune dell’Associazione,ai sensi dell’art.37Codice Civile, e’ costituito:
a) dai beni mobili ed immobiliche sono o che diventeranno di proprieta’ dell’Associazione ;   
b)   dalle quote annuali associative e dai beni acquistati con esse ;
c)    dai corrispettivi per cessioni di beni e prestazioni di servizi resi ;
d)     da contributi volontari , lasciti e donazioni ;
e)     da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
      Art.24 Esercizio sociale
L’esercizio finanziario coincide col periodo di svolgimento delle attività che va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.
Entro il mese di novembre di ogni anno, il Consiglio Direttivo Nazionale predispone il progetto di bilancio preventivo da approvarsi entro il mese di aprile dall’Assemblea e stabilisce la misura delle quote associative per l’anno successivo. Sia il progetto che la misura delle quote dovranno essere approvati dall’Assemblea dei Soci.
Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo di ciascuna sede territoriale dovrà redigere e inviare al Consiglio Direttivo Nazionale il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente. Entro il 30 aprile il Consiglio Direttivo Nazionale predispone il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Nazionale dei Soci.
Art.25 Gestione finanziaria e suoi principi
La gestione finanziaria si svolge nei limiti del bilancio revisionale annuale, predisposto dal Consiglio Direttivo Nazionale e votato dall’Assemblea Nazionale dei soci.
L’eventuale avanzo di gestione, sarà utilizzato per investimenti volti al miglior raggiungimento degli scopi sociali.
Le possibili variazioni o integrazioni al bilancio revisionale per contingenze eccezionali dovranno essere predisposte dal Consiglio Direttivo Nazionale e sottoposte all’approvazione dell’Assemblea Nazionale.
E’ fatto specifico divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione.
Art.26 Scioglimento
In caso di scioglimento il patrimonio dell’associazione non potrà essere diviso tra i soci e su proposta del Consiglio direttivo approvata dall’assemblea, sarà interamente devoluto ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.
Art.27 Rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al codice civile, alla legge 11 agosto 1991, n. 266 e alla legislazione regionale sul volontariato, e alle loro eventuali variazioni.